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Contributi per la conservazione delle razze caprine svizzere con status "in pericolo" o "critico"
Nel 2024, per la prima volta, saranno assegnati sussidi per la conservazione alle razze svizzere in stato critico o in pericolo di estinzione. La Confederazione stanzierà a tal fine un massimo di 4,75 milioni di franchi all'anno. Chi desidera ricevere i sussidi deve presentare una domanda una tantum all'organizzazione di allevamento riconosciuta competente.
Genitori e figli devono soddisfare determinati requisiti.
Le condizioni per l'assegnazione dei sussidi per la conservazione sono disciplinate dall'articolo 23d dell'Ordinanza sulla protezione degli animali. I sussidi per la conservazione di razze svizzere in pericolo di estinzione o in pericolo di estinzione vengono assegnati agli animali del genere caprino:
che sono registrati o iscritti in un libro genealogico;
i cui genitori e nonni sono registrati o iscritti in un libro genealogico della stessa razza;
che hanno una percentuale di sangue pari o superiore all'87,5 percento della razza corrispondente; che hanno almeno un discendente vivente che: 1. è nato nel periodo di riferimento, 2. è registrato nel libro genealogico e 3. ha una percentuale di sangue pari o superiore all'87,5 percento della razza corrispondente.
La prole vivente di cui al paragrafo 1(d) deve inoltre avere un grado di consanguineità non superiore al 6,25 per cento.
Il contributo va al proprietario dell'animale genitore al momento della nascita.
Le condizioni per ricevere i sussidi per la conservazione sono regolate dall'articolo 23, paragrafo 3c del TZV (Tierzuchtverordnung - Ordinanza sull'allevamento degli animali). Possono beneficiare dei sussidi coloro che, al momento della nascita del primo figlio nato vivo da una fattrice o da un padre durante il periodo di riferimento, sono proprietari di tale animale genitore (indipendentemente dal luogo di nascita o di detenzione del figlio). Il proprietario è il membro registrato come proprietario nel libro genealogico al momento sopra indicato. L'acquisto di un animale deve essere segnalato tempestivamente al libro genealogico, indicando la data. La notifica al TVD (Tierzuchtverband der Tierzucht und Tierzucht - Associazione tedesca per l'allevamento e la caccia degli animali) non costituisce un acquisto.
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Pagamento agli allevatori da parte di CGS
L'organizzazione di allevamento riconosciuta (CGS) verifica l'idoneità al contributo. Richiede al BLW (Ufficio Federale dell'Agricoltura) il trasferimento dei contributi sulla base di un elenco dei riproduttori maschi e femmine per i quali sono dovuti contributi nel periodo di riferimento pertinente. È possibile richiedere e versare un solo contributo per animale e per periodo di riferimento. Dopo aver ricevuto i fondi dal BLW, l'associazione distribuisce i contributi direttamente agli allevatori aventi diritto.
