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Sussidi per la conservazione delle razze caprine svizzere in situazioni di «pericolo» o «grave pericolo».

Nel 2024, per la prima volta, saranno assegnati sussidi per la conservazione a razze svizzere in pericolo critico o minacciate. La Confederazione stanzierà a tale scopo un massimo di 4,75 milioni di franchi svizzeri all'anno. I richiedenti devono presentare un'unica domanda all'organizzazione di allevamento riconosciuta competente.



Genitori e figli devono soddisfare determinati requisiti.


Le condizioni per la concessione di contributi per la conservazione sono definite nell'articolo 23d dell'Ordinanza sulla protezione degli animali. I contributi per la conservazione di razze svizzere gravemente minacciate o in pericolo di estinzione si applicano alle capre.

  1. che sono registrati o registrati in un libro genealogico;

  2. i cui genitori e nonni sono registrati o registrati in un libro genealogico della stessa razza;

  3. che hanno una percentuale di sangue pari o superiore all'87,5% della razza corrispondente; che hanno almeno un discendente vivente che:

    1. è nato durante il periodo di riferimento

    2. è registrato nel libro genealogico, e

    3. ha una percentuale di sangue pari o superiore all'87,5% della razza corrispondente.


La prole viva di cui al paragrafo 1(d) deve inoltre presentare un grado di consanguineità non superiore al 6,25 per cento.



Il contributo viene versato al proprietario dell'animale genitore al momento della nascita.


Le condizioni per ottenere i sussidi per la conservazione sono definite nell'articolo 23, paragrafo 3c, del TZV (Ordinanza sull'allevamento degli animali). I proprietari aventi diritto sono i genitori (indipendentemente dal luogo di nascita o dalla residenza del puledro) al momento della nascita del primo puledro vivo della stessa fattrice o del medesimo stallone durante il periodo di riferimento. Il proprietario è la persona registrata come tale nel libro genealogico in tale data. L'acquisizione di un animale deve essere dichiarata immediatamente nel libro genealogico, indicandone la data. La dichiarazione alla TVD (Associazione tedesca per l'allevamento e la caccia) non costituisce acquisizione.


Pagamento agli agricoltori tramite CGS


L'organizzazione di allevamento autorizzata (ABO) verifica l'idoneità ai sussidi. Presenta una richiesta all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) per il trasferimento dei sussidi, sulla base dell'elenco degli animali riproduttori maschi e femmine per i quali sono dovuti i sussidi durante il periodo di riferimento pertinente. È possibile richiedere e versare un solo sussidio per animale per periodo di riferimento. Dopo aver ricevuto i fondi dall'UFAG, l'ABO distribuisce i sussidi direttamente agli allevatori aventi diritto.



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